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LETTERA APERTA al Presidente della Federazione Speleologica Sarda Angelo Naseddu
Mercoledì 02 Maggio 2012 06:11

LUnione_Sarda_

Le scrivo a proposito dell'articolo a firma di Francesco Pintore apparso a pagina 27 dell'edizione di sabato 28 aprile del Quotidiano "L'Unione Sarda" sotto il titolo "Un omaggio che divide" (vedi PDF allegato), nel quale articolo vengono riportate alcune Sue affermazioni.

Le scrivo senza alcuna vena polemica e mi rifiuto di credere che l'affermazione a Lei attribuita nel citato articolo de "L'Unione Sarda", secondo la quale "qualcuno sta cercando di alimentare una polemica inutile", possa riferirsi alla missiva che ho spedito lo scorso 26 aprile al Sindaco di Buggerru, missiva citata nello stesso articolo de "L'Unione Sarda", a proposito del conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Buggerru al defunto ing. Giuliano Perna. Allo scopo di sgombrare il campo da inutili equivoci, trascrivo in calce il testo di quel messaggio e allego il documento nel quale sono riportate le motivazioni della sentenza di condanna dei due dirigenti del Distretto Minerario della Provincia Autonoma di Trento nel procedimento penale per la catastrofe della val di Stava. Come potrà leggere, non vi è nel mio scritto alcuna intenzione polemica, ma solo l'intenzione di informare gli amministratori del Comune di Buggerru su una vicenda che, forse, non è sufficientemente nota.

Leggo nel citato articolo del Quotidiano "L'Unione Sarda" che Lei ha conosciuto l'ing. Perna e conosce bene la vicenda della val di Stava. Leggo anche che Lei afferma che l'ing. Perna è stato un capro espiatorio. So che l'ing. Perna si è sempre professato innocente per i fatti di Stava, ma - e Lei certamente concorda su questo - non può professarsi innocente chi è condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, a meno che non vi sia stata revisione del processo e che il nuovo processo si sia concluso con sentenza di assoluzione passata anch'essa in giudicato, cosa che non è avvenuta.

Giacché ha conosciuto l'ing. Perna e conosce bene la vicenda di Stava, sa che l'ing. Perna fu assunto dalla Regione Trentino Alto Adige nel 1958 quale facente funzioni di reggente del Distretto minerario regionale, che ricoprì l'incarico di direttore del Distretto minerario della Regione Trentino Alto Adige dal 1° luglio 1962 al 16 ottobre 1967 e in seguito dal 1° gennaio 1971 al 1° gennaio 1973, diventando poi direttore del Distretto minerario della Provincia Autonoma di Trento dal 1° gennaio 1973 al 29 giugno 1975. Un lungo periodo di tempo, nel corso del quale egli ebbe ad occuparsi anche della miniera di fluorite di Prestavèl e delle sue pertinenze, fra le quali il primo bacino di decantazione (impostato nel 1961) e il secondo (impostato alla fine del 1969), costruiti entrambi, uno sopra l'altro, a monte degli abitati di Stava e di Tesero.

Durante quel periodo – come affermano i giudici del Tribunale penale di Trento nella sentenza di condanna per i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo emessa il 7 luglio 1988, sentenza confermata in secondo grado di giudizio dalla Corte d'Appello di Trento con sentenza del 14 dicembre 1989 e in seguito dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'11 dicembre 1990 – "egli ha del tutto trascurato i compiti di tutela della pubblica incolumità demandati al suo ufficio" e, se avesse diligentemente adempiuto ai suoi compiti, "egli, in termini di ragionevole certezza, avrebbe impedito l'evento; non facendolo ha tradito il mandato che la collettività gli affidava e la fiducia che essa in lui riponeva per il diligente adempimento dei compiti di tutela dai pericoli di cui l'attività mineraria è foriera". Come sa, la responsabilità penale è personale e fra i compiti del direttore del Distretto minerario vi è, stabilito dalle norme di polizia mineraria, il rispetto della sicurezza dei terzi, di cui il direttore del Distretto minerario è reso garante.

Poiché afferma che Perna è stato un capro espiatorio, immagino che ritenga che Perna sia stato condannato anche per la colpa del perito minerario Giulio Agnoli, suo facente-funzioni nel momento in cui pervenne al Distretto minerario della Provincia Autonoma di Trento la lettera del Comune di Tesero, in data 1° agosto 1974, nella quale si chiedeva un parere circa la richiesta della Società Montedison Spa di ampliare il secondo bacino di decantazione e si chiedeva di "controllare altresì la consistenza dell'attuale che sembra costituire un serio pericolo sia per l'abitato, sotto il profilo ecologico e paesaggistico, sia ancora dal punto di vista della staticità". Agnoli decise di incaricare la stessa società concessionaria di eseguire la verifica sulla stabilità dei bacini, decisione questa che i giudici definiscono "gravemente colposa, non essendo ammissibile che il controllore deleghi le proprie funzioni di vigilanza al controllato". Tuttavia – scrivono sempre i giudici – "Perna, venuto al corrente di quella denunciata situazione di pericolo, e, pur avendo percepito che si trattava di una situazione 'complessa', non fece nulla, condividendo pienamente, come da lui stesso dichiarato, la decisione di Agnoli". Indagato in istruttoria, Agnoli non venne quindi rinviato a giudizio, perché la sua decisione "gravemente colposa" fu condivisa e avvallata dal suo superiore, l'ing. Giuliano Perna.

Giacché conosce bene la vicenda di Stava, sa anche che la Provincia Autonoma di Trento è stata condannata in veste di responsabile civile per la colpa dei propri dipendenti, ing. Giuliano Perna e ing. Aldo Currò Dossi, a pagare le spese processuali e a risarcire il danno da essi cagionato nella misura del 27 per cento del danno totale. L'importo pagato dalla Provincia di Trento per il risarcimento del danno sfiora gli 80 milioni di Euro. Sa anche che l'ing. Perna non ha "pagato" né in termini penali, non avendo egli scontato neppure un giorno della pena detentiva alla quale è stato condannato, né in termini economici, non avendo egli pagato alcun risarcimento di danno, al pagamento del quale è stato condannato in solido assieme agli altri 9 imputati con lui condannati in sede penale, e non avendo egli neppure restituito alla Provincia Autonoma di Trento quanto dalla Provincia pagato per risarcimento danni e spese processuali, se non per l'importo di 24.056 Euro, pari ad un quinto della sua pensione, che fu pignorato dalla Tesoreria della Provincia di Trento a seguito di una sentenza pronunciata nel 1998 dalla Sezione regionale della Corte dei Conti. Il rimanente della somma, per un importo di 120.631 Euro, che sempre in base alla sentenza della Sezione regionale della Corte dei Conti egli avrebbe dovuto restituire alla Provincia di Trento, è stata ritenuta inesigibile nei confronti degli eredi ed è stata posta così a carico della collettività. E questo malgrado l'ing. Perna abbia svolto, dopo il suo pensionamento all'età di 57 anni e dopo la sua condanna per i fatti di Stava, un'intensa attività libero professionale che non si può credere egli abbia svolto a titolo gratuito.

Perna è stato condannato per la sua condotta penalmente rilevante (era suo, nel periodo in cui ricoprì l'incarico di direttore del Distretto minerario di Trento, il compito garantire il rispetto della sicurezza dei terzi dai pericoli dell'attività mineraria, compito egli ha del tutto trascurato e ha fatto propria la decisione "gravemente colposa" del suo subordinato Giulio Agnoli), non ha espiato la colpa (non ha scontato neppure un giorno della pena detentiva alla quale è stato condannato) e non ne ha subite le conseguenze (se non per quei 24 mila Euro, pignorati dalla sua pensione, sugli oltre 149 mila Euro di risarcimento per le spese sostenute dalla Provincia di Trento posti a suo carico con sentenza della Corte dei Conti).

Ma Lei conosce bene la vicenda di Stava e tutto questo Le è noto. Tuttavia afferma che Perna è stato un capro espiatorio. In senso figurato un "capro espiatorio" è qualcuno cui è attribuita tutta la responsabilità di malefatte, errori o eventi negativi cagionati da altri e deve subirne le conseguenze ed espiarne la colpa. Poiché sa che Perna non ha espiato la colpa e non ne ha subito le conseguenze, Lei afferma in pratica che Perna è stato condannato per la colpa di altri ed è quindi in possesso di informazioni circa la condotta di altri (oltre a Alberto Bonetti, Fazio Fiorini, Antonio Ghirardini, Alberto Morandi, Sergio Toscana, Vincenzo Campedel, Aldo Currò Dossi, Giuseppe Lattuca e Giulio Rota condannati con Perna per il disastro di Stava), attiva o omissiva, penalmente rivelante.

Ritengo sia suo dovere rendere note le informazioni di cui è in possesso.

Distinti saluti

presidente Fondazione Stava 1985 Onlus

presidente Associazione Sinistrati Val di Stava

www.stava1985.it

30 aprile 2012

Scritto da Graziano Lucchi   
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