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Statuto

Modulo Di Adesione "Associazione Memoria Condivisa"

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno sedici del mese di ottobre duemilasette, nella sala riunioni della Biblioteca Regionale, in Bari alle ore 15,30 , si è riunito un gruppo di cittadini animati dall’unanime intento di costituire un’associazione che curi ed animi il ricordo delle vittime di stragi e di azioni terroristiche.

Aperta la riunione il Sig. ARPAIA, presa la parola, illustra con dovizia di particolari carattere e finalità dell’Associazione. All’uopo presenta una bozza di Statuto che regoli il funzionamento della costituenda Associazione.

Tutti i presenti condividono l’iniziativa e deliberano che l’Associazione abbia come nome “MEMORIA CONDIVISA”, che si proceda con un regolare ordine del giorno per adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Costituita l’assemblea i presenti deliberano il seguente Ordine del Giorno

· Approvazione dello Statuto dell’ Associazione << MEMORIA CONDIVISA >>

· Elezione degli organi dirigenziali: Presidente e membri del consiglio direttivo.

Come presidente e coordinatore della seduta viene eletto il Sig. Mario ARPAIA; funge da segretario della seduta il Sig. Prof. Angelo Pugliese. Aperti i lavori, sono distribuite copie della bozza di Statuto sociale. Tutti i presenti studiano ed approfondiscono i singoli articoli, apportano alcune modifiche agli articoli stessi le quali sono riportate a penna sulla bozza per la definitiva stesura. La bozza così corretta, viene firmata pagina per pagina dai presenti i quali assumono la funzione di soci fondatori: essa è costituita da 18 (diciotto) articoli trascritti su 8 (otto) pagine. Si procede ad una ulteriore attenta lettura al termine della quale si apre un breve dibattito ; la bozza dello Statuto viene considerata definitiva ed approvata all’unanimità. Per il secondo punto all’ O.d.G. si procede alla nomina del Presidente dell Associazione.
Tutti i presenti all’unanimità, eleggono per acclamazione come Presidente dell’Associazione il Sig. Mario Arpaia il quale accetta.
Il Presidente eletto riceve dai soci fondatori la delega ad attivare tutte le procedure previste dalla legge per il riconoscimento dell’Associazione. Si procede alla elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo. Sono eletti all’unanimità i sig.ri:

· Carmela GENCHI

· Angelo PUGLIESE

· Flavia MAURINO

· Paolo FORCELLA

Sono individuate ed assegnate per unanime consenso le figure dirigenziali di Vice Presidente nella persona della prof.ssa Carmen GENCHI e del Tesoriere dell’ Associazione nella persona del Rag. Paolo FORCELLA.

Su proposta del Presidente Mario ARPAIA i soci fondatori eleggono all’unanimità la prof.ssa Licia POSITO’ come Presidente Onorario dell’ Associazione la quale entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.

La Sig.ra POSITO’ accetta la nomina e ringrazia.
Esaurita la discussione dei punti all’ O.d.G. e non essendo alcun altro intervento la seduta è sciolta. Sono le ore 18,30- Viene redatto il presente verbale che è letto ed approvato.



Il Segretario Il Presidente Prof. Anelo Pugliese Mario Arpaia




ASSOCIAZIONE “MEMORIA CONDIVISA”

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art.1)-Tra i comparenti è costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE “ MEMORIA CONDIVISA”. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'Associazione è costituita come Associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge 7.dicembre.2000 n. 383 e delle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute . L'Associazione potrà, ricorrendone i presupposti e requisiti di legge, chiedere l'iscrizione nel registro Nazionale e nel registro regionale ai sensi della predetta Legge .



Art.2)-L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed ha sede legale e operativa a Foggia in Viale I° Maggio, 32 - 71121. L'ambito territoriale delle attività dell'associazione è costituito in tutto il territorio nazionale.



· FINALITA'

Art.3)-L'Associazione, ispirandosi ai principi della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo, persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale . L'Associazione nasce per ricordare ed onorare la memoria di tutti coloro i quali hanno perso la vita, vittime dell'intolleranza, della violenza e del terrorismo, perché non diventino -per la seconda volta- vittime anche dell' oblio . L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale per sensibilizzare il cittadino sul rispetto della vita, delle idee, delle Leggi, delle regole della convivenza civile e della tolleranza . L'Associazione si propone, nel ricordo di quanti hanno già pagato con la loro vita l'affermazione e la difesa dei valori e dei diritti dell'individuo, in particolare la tutela dei deboli, degli esclusi e dei discriminati, senza alcuna distinzione di sesso, di razza e di religione . L'Associazione si prefigge inoltre lo scopo di promuovere attraverso iniziative culturali, economiche ed assistenziali -realizzate anche con l'apporto di cittadini, di Enti pubblici e privati- la conoscenza dei fatti di terrorismo che hanno colpito in ogni dove le persone e le Istituzioni, per diffondere ed affermare il senso della coscienza civile, della legalità e dello Stato. L'Associazione potrà istituire anche borse di studio su temi inerenti le attività istituzionali . L'Associazione fa riferimento al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. L'associazione potrà chiedere la collaborazione ed il sostegno ad ogni cittadino ed a qualsivoglia Istituzione pubblica e/o privata . E', comunque, assolutamente esclusa qualsivoglia attività politica, sindacale o che investa anche soltanto indirettamente la sfera degli interessi di associazioni professionali e/o di categoria .



· SOSTEGNO DI TERZI

Art.4)-L'Associazione, mantenendo in ogni caso la propria autonomia, potrà chiedere il sostegno, anche finanziario, e la collaborazione di persone, nonché di Enti pubblici e privati .



· ASSOCIATI

Art.5)-Possono far parte dell' Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli ideali e le finalità .



· RISORSE ECONOMICHE

Art.6)-Gli associati sono tenuti a partecipare alle attività dell'Associazione ed a corrispondere una quota associativa annuale nella misura e con le modalità fissate, per ogni esercizio sociale, dal Consiglio di Amministrazione . In casi eccezionali e, previa delibera assembleare, può essere stabilito il pagamento di una quota straordinaria. Ai fini dell' adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione con la precisazione che:

· Ha preso visione dello statuto e lo accetta condividendone il contenuto e gli scopi; -ha intenzione di partecipare alla vita associativa;

· Si impegna a versare la quota associativa annuale;

La domanda di ammissione è sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, che la approva o la

respinge. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se la stessa contiene delle motivazioni, per cui viene richiesta l'iscrizione, che contrastano con le finalità dell' Associazione. L'attività dell'Associazione viene finanziata, oltre che con le quote associative, con le risorse economiche previste dall'art. 4 della Legge n. 383/2000.



· CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 7)- Il rapporto associativo cessa per :

· Recesso ;

· Esclusione;

· Morte dell'associato .

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio, entro trenta giorni, decide sul recesso e ne dà formale comunicazione all'interessato. In caso di recesso l'Associazione non è tenuta a restituire quote o ratei di quote associative già versate; anzi nel caso in cui la istanza di recesso pervenga oltre il 30 settembre l'associato che intende recedere è tenuto al pagamento dell' intera quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'associato che :

· Abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

· Non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli Organi sociali;

· Con il suo comportamento provochi danni all'immagine dell'associazione;

· Non partecipi per tre volte consecutive alle assemblee sociali ;

· Non sia in regola con il pagamento delle quote associative da almeno due anni.

Il provvedimento di esclusione è notificato all'interessato, il quale può inoltrare ricorso motivato, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, sentito anche il Collegio sindacale, decide in via definitiva ed inappellabile sul ricorso entro trenta giorni dalla sua ricezione .



· ORDINAMENTO INTERNO

Art.8)-La vita associativa, che può essere ordinata anche con regolamenti interni, è ispirata a criteri assoluti di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati .L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale In prevalenza delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati .

In caso di particolari necessità e/o competenze specifiche, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o professionale e assumere lavoratori dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati.

· ORGANI SOCIALI

Art.9)-Gli organi sociali dell' Associazione sono: l'Assemblea degli associati;

· Consiglio Direttivo;

· il Collegio sindacale.



· ASSEMBLEA

Art.l0)-L'assemblea si compone di tutti gli associati .

Il diritto di voto spetta, però, soltanto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. L'assemblea delibera:

· Sull'approvazione del Bilancio preventivo e del bilancio annuale dell'esercizio sociale ;

· Sulla nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;

· Sulla nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente;

· Sulle modificazioni dello statuto sociale;

· Su tutto quanto ad essa riservato dalla legge e dallo statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo .L'assemblea deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno nei termini stabiliti dal successivo articolo 14 e presso la sede sociale ovvero anche altrove, ma sempre nel Comune ove ha sede l'Associazione, per l'esame e l'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio annuale relativo all'esercizio sociale. L'assemblea sarà inoltre convocata ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) degli associati o il Collegio sindacale. La convocazione è fatta mediante avviso da inviare, con posta ordinaria ed ove possibile per il tramite di agenzie di recapito autorizzato, al domicilio degli associato quale risultante dagli atti . La convocazione può essere effettuata anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica comunicato ed agli atti dell'associazione .

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora fissato per la seconda convocazione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e della maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. In seconda convocazione, la cui data deve essere prevista entro quindici giorni dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, purchè sia presente il Presidente dell' Associazione ovvero la maggioranza degli amministratori. Ciascun associato può intervenire all'assemblea anche mediante formale delega scritta rilasciata, in calce all'avviso di convocazione, ad altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero da altro socio, previa decisione assunta a maggioranza dall'assemblea su richiesta di almeno un terzo dei presenti, dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario della stessa. L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza più uno degli associati presenti e/o rappresentati .Gli amministratori ed i sindaci -questi ultimi ovviamente se associati- non possono votare sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell' associazione si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 16 e 17 del presente statuto.



· CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.ll)-Il Consiglio Direttivo si compone di tre o cinque componenti, eletti dall' assemblea tra gli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere per un qualsivoglia motivo, il Consiglio provvederà alla nomina della sua sostituzione mediante cooptazione .Qualora, per un qualsivoglia motivo, venisse a cessare dalla carica la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di amministrazione. In tal caso, il rinnovo del Consiglio Direttivo sarà formalizzato con apposita assemblea da convocarsi, a cura del Consiglio decaduto, entro sette giorni dalla intervenuta decadenza ; in mancanza provvederà senza indugio alla convocazione il Collegio sindacale. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatta eccezione soltanto per quanto sia riservato alla competenza dell'assemblea per legge o per statuto. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario mediante convocazione fatta dal Presidente. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con comunicazione scritta a inoltrarsi a mezzo raccomandata, anche a mano, almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione può essere effettuata anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica comunicato ed agli atti dell'associazione. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata anche su richiesta scritta e motivata inoltrata da almeno due consiglieri ovvero dal Collegio sindacale. Il Cqnsiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri; in caso di parità prevale la decisione per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente. Il Consiglio nomina il vice-Presidente e può delegare a singoli Consiglieri la gestione dei rapporti con i terzi e di determinate iniziative e/o attività sociali.

I Consiglieri delegati, investiti formalmente della delega, terranno costantemente informati della loro attività il Consiglio, in particolare il Presidente, al quale daranno in rendiconto del proprio operato. La rappresentanza legale dell' associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi dell'art. 6, I comma, della Legge 7.dicembre.2000 n. 383, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al vice-Presidente.



· COLLEGIO SINDACALE

Art.12)-L'assemblea degli associati nomina il Collegio sindacale, composto di tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori contabili, con indicazione del Presidente. Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull' amministrazione dell' associazione e sull’ osservanza della legge e dello statuto sociale. I sindaci effettivi esprimono il loro parere sul Bilancio preventivo e sul Bilancio annuale dell' esercizio sociale, mediante la redazione di apposita relazione da presentare all'assemblea degli associati.



· OBBLIGAZIONI SOCIALI

Art.13)-Per le obbligazioni sociali valgono le norme previste dall'art. 6, II comma, della Legge 7.dicembre.2000 n. 383 .



· BILANCI

Art.14)-L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio preventivo deve essere sottoposto all'esame ed all'approvazione dell' assemblea degli associati entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere corredato dalla Relazione del Consiglio di amministrazione e dalle Osservazioni del Collegio sindacale. Il Bilancio preventivo si compone di due parti, la prima afferente le entrate e la seconda le uscite. Il Bilancio preventivo deve essere redatto in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma sociale che si intende realizzare. Entro 90 giorni dal termine dell' esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto del Bilancio dell' esercizio sociale (consuntivo) da sottoporre all'assemblea dei soci, da convocarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale. Il Bilancio annuale dell' esercizio sociale dell'Associazione si compone di :

· -Stato patrimoniaIe e conto economico corredato dalla Nota Integrativa;

· -Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione;

· -Relazione del Collegio sindacale;

· -Relazione morale o di missione .

Documenti che devo essere a disposizione degli associati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea. E' assolutamente vietata la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione che dovranno, quindi, essere obbligatoriamente re investiti ed impiegati nell' espletamento delle attività istituzionali. Il Bilancio approvato sarà assoggettato alla pubblicità prevista per le società di capitali .



· CLAUSOLA ARBITRALE

Art.15)-Qualsiasi controversia dovesse insorgere, in relazione all'interpretazione del presente statuto, tra gli Organi sociali ed i soci, sarà obbligatoriamente devoluta alla determinazione di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno pro bono et aequo, senza formalità di procedura ma nel rispetto del contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina .

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti , su sollecitazione della parte più diligente, ed il terzo di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia, che provvederà anche alla nomina dell' arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla richiesta dell'instaurarsi della procedura arbitrale. La sede del Collegio arbitrale è stabilita nel Comune di Foggia . Il lodo arbitrale è inappellabile ed avrà valenza ed effetti di accordo direttamente raggiunto tra le parti .



· MODIFICHE STATUTARIE

Art.16)- Il presente Statuto è modificabile dall' assemblea degli associati regolarmente costituitasi con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati . L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti .



· SCIOGLIMENTO

Art.17)-Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo è deliberato dall' assemblea, con la maggioranza del cinquanta per cento (50%) degli associati. Il patrimonio residuale, ultimate le procedure della liquidazione, sarà devoluto, in ossequio alle Leggi in materia di associazioni, a fini di pubblica utilità. I beni dell'Associazione non possono, in ogni caso, essere devoluti agli associati, ai dipendenti ed agli

amministratori della stessa.



· RINVIO

Art.18)-Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla Legge 7.dicembre.2000, n.383 ed alle altre Leggi dello Stato.