HANNO CAMBIATO LE REGOLE DEL GIOCO
Lunedì 01 Ottobre 2018 07:04

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N. 00107/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2015 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 283 del 2015, proposto da:
- Associazione di Volontariato WWF-Matera (Onlus), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Calzone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Incoronata Mancusi, in Potenza, alla via Racioppi n. 4;


contro
- Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro;
nei confronti di
- Lucana Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fernanda Chiarelli, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 12 dicembre 2014;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Lucana Ambiente s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il referendario Benedetto Nappi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Calzone, Anna Carmen Possidente e Fernanda Chiarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
1. Con atto spedito per la notificazione il 25 febbraio 2015, depositato il successivo 23 di marzo, l’Associazione Wwf di Matera è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, concernente il giudizio favorevole di compatibiltà ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativamente al “progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti destinati al riutilizzo con produzione di CSS per l’alimentazione di un gassogeno e valorizzazione energetica da realizzare nella zona s.i.n. in località Pantanello, nel comune di Bernalda”.
1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa si rileva che:
- con nota acquisita al protocollo regionale in data 17 luglio 2012, la Società Lucana Ambiente s.r.l., odierna controinteressata, ha presentato istanza di v.i.a relativamente al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti destinati al riutilizzo con produzione di c.s.s. per l’alimentazione di un gassogeno e valorizzazione energetica da realizzare nella zona s.i.n. in località Pantanello, nel Comune di Bernalda;
- col contestato provvedimento n. 1544/2014, la Giunta regionale ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge (art. 2, 6 l.r. 47/98; artt. 4, 10, 179, 182-bis d.lgs. n. 152/2006; artt. 21 e 26 d.lgs. n. 42/2004; artt 4 e 6 direttiva 92/43 cee; artt. 5 e 6 d.P.R. n. 357/1997; art. 47 l.r. 47/2015) e l’eccesso di potere (difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; falsità dei presupposti; illogicità manifesta; difetto di motivazione; contraddittorietà).
2. Si è costituita la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 14 aprile 2015, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio.
4. La Regione intimata si è quindi costituita in giudizio, ottemperando al richiamato incombente istruttorio e concludendo per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
5. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2015, previo deposito di memorie e repliche, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In rito, il Collegio procede allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, secondo la quale la valutazione di impatto ambientale sarebbe: “un atto improduttivo di effetti lesivi in assenza della successiva autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 158/2006”. In altri termini, la v.i.a. avrebbe natura endoprocedimentale e in quanto tale non sarebbe autonomamente impugnabile
1.1. L’eccezione va disattesa. Il Collegio richiama, condividendolo, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “le procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera pubblica o di un intervento, sono dotate di autonomia in quanto destinate a tutelare l'interesse specifico della tutela dell'ambiente e ad esprimere specie in ipotesi di esito negativo una valutazione definitiva già di per sé potenzialmente lesiva; pertanto, gli atti conclusivi del procedimento di v.i.a. sono immediatamente impugnabili da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori, siano essi Associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco” (cfr. C.d.S., sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213; id., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092).
Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
2. Col primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2, lett. c) della legge regionale n. 47/1998, e degli artt. 21 e 26 del d.lgs. n. 42/2004. In particolare, l’area di ubicazione dell’impianto, distinta in catasto alla particella 324 del foglio 45, sarebbe sottoposta a vincolo archeologico diretto con provvedimento del 24 agosto 1976. A fronte di ciò, non sarebbe stato acquisita la prescritta autorizzazione del Ministero per i beni culturali.
2.1. L’argomento è destituito di fondamento in fatto. La società controinteressata ha versato agli atti di causa, tra l’altro, sia un’attestazione del Comune di Bernalda del 3 aprile 2015, in cui si dà atto che: “i lotti contraddistinti con i numeri 76, 77 e 78 facenti parte della zona S.I.N. ricadenti nella particella n. 324, (ex 56) del foglio di mappa n. 45 del Comune di Bernalda, in località Pantaniello, non rientrano nel provvedimento di tutela del 24 agosto 1976 imposto dal Soprintendente ai sensi dell’art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (ora d.lgs. 42/2004)”, sia la nota della Soprintendeza archeologica della Basilicata prot. n. 1870 del 20 aprile 2015, dalla quale, in relazione all’impianto in questione, emerge che: “Nella zona interessata ai lavori precisamente nei lotti nn. 76-77-78 della zona SIN del Comune di Bernalda, non risultano aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi degli articoli 10, 13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004, né ci sono in itinere pratiche di vincolo archeologico”.
3. Col secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, parte ricorrente ha lamentato la carenza della valutazione d’incidenza ambientale da parte della Regione intimata, che sarebbe indefettibile ai sensi dell’art. 6, par. 3 della direttiva 92/43/CEE. In particolare, l’opera proposta avrebbe carattere fortemente impattante sull’ambiente circostante e disterebbe solamente qualche chilometro da due riserve naturali e da alcune aree s.i.c. Inoltre, il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in quanto lo stesso sarebbe carente ogni riferimento alle specie floro-faunstiche tutelate nelle aree s.i.c. e nelle riserve naturali protette ed alle conseguenze su di esse derivanti dall’attivazione dell’impianto di cui è questione.
3.1. Le censure colgono nel segno. L’art.5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357, al n. 3, fa obbligo ai proponenti di interventi che possano avere incidenze significative sui siti protetti, di presentare, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere in relazioni ad essi. Inoltre, l’art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita nell’ordinamento nazionale dal ridetto decreto n. 357/1997, dispone che qualsivoglia: “piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo […]le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”.
3.1.1. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, l’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, subordina l’obbligo di una valutazione opportuna dell’impatto di un piano o di un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, quale zona speciale di conservazione, alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso incida significativamente sul sito interessato. Orbene, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste quando non si può escludere, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto incida significativamente sul sito interessato (cfr. C.G.C.E, seconda sezione, 10 gennaio 2006, causa C-98/03).
3.1.2. Anche la Commissione europea nel documento intitolato “La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE” ha precisato che: “Le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe”.
3.1.3. Nel caso di specie, l’impianto di recupero di rifiuti, come espressamente riconosciuto dalla società controinteressata, dovrebbe sorgere: “ad una distanza di: - 3,4 km dal limite più esterno dell’area SIC IT9220085 Costa jonica foce Basento; - 3,2 km dal limite più esterno dell’area SIC IT9220090 Costa jonica foce Bradano; - 3,9 km dal limite più esterno della riserva EUAP0037 Riserva Naturale del Metapontino; - 4,8 km dal limite più esterno della riserva EUAP0105 Riserva Naturale Marinella Stornara”. Si tratta di numerosi siti protetti in relazione ai quali l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto quantomeno svolgere attività istruttoria e valutazioni finalizzate ad affermare motivatamente, in termini di alta probabilità, l’assenza di incidenze significative. Diversamente, il verbale del Comitato tecnico regionale per l’ambiente del 3 ottobre 2014, allegato al provvedimento impugnato, per tale versante si è limitato a dare atto esclusivamente di come: “L'area interessata non ricade in Siti Natura 2000, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.)”. Risultano, quindi, obliterate le ragioni per le quali si è ritenuto che la procedura valutativa in esame non fosse necessaria in relazione agli obiettivi di conservazione dei predetti siti, in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali di questi ultimi.
3.1.4. La Regione resistente, nella relazione amministrativa depositata in esecuzione del predetto incombente istruttorio, in relazione a tale profilo ha evidenziato che: “Per quanto già riportato nel punto precedente sulle dimensioni dell'impianto (in particolare, le modeste dimensioni dell'impianto di gassificazione, fonte principale di emissioni in atmosfera) e per l'ubicazione (in area industriale posta in prossimità della strada di grande comunicazione ss. 106 Jonica ed a diversi chilometri da aree SIC e/o di particolare pregio naturalistico ed ambientale), non si è ritenuto necessario richiedere di integrare la documentazione di VIA con lo Studio di Incidenza Ambientale (che a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. è richiesto quando vi siano ipotesi concrete da valutare) al fine di valutare la circostanza già evidente che le per le specie e gli habitat richiamati in questo punto del ricorso, ubicati a distanze considerevoli dal sito dell'impianto (fino a diverse decine di chilometri), non sono attese incidenze significative secondo il disposto del citato D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). Peraltro, il nutrito quadro prescrittivo che accompagna i pareri e le autorizzazioni rilasciate con la D.G.R. n. 1544 del 12 dicembre 2014 consentirà, nelle fasi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, il controllo in tempo reale degli eventuali effetti derivanti dall'impianto stesso sulle diverse componenti ambientali dei contesto territoriale di riferimento”.
3.1.5. Le considerazioni dell’Amministrazione resistente non risultano condivisibili.
3.1.6. Invero, come si è innanzi osservato, a distanza ravvicinata rispetto a quella prescelta per l’ubicazione dell’impianto risultano esistenti dei “siti di importanza comunitari” per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche. Inoltre, come condivisibilmente osservato in giurisprudenza, la considerazione della mera distanza dell’area oggetto dell’intervento dai limitrofi siti della Rete Natura 2000 non è elemento di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell’intervento pianificato sui predetti siti (cfr. C.G.A.R.S., sez. I, 21 gennaio 2014, n. 4).
3.1.7. Ancora, proprio la presenza, nell’area di ubicazione prescelta, di altri impianti industriali e di un’arteria stradale di significativo rilievo avrebbe dovuto indurre a maggiore accuratezza nel giudizio di possibile incidenza significativa. Per tale versante, infatti, il ripetuto art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE evidenzia come un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito possa avere tale incidenza “congiuntamente ad altri piani e progetti”. Sul punto, la la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha proprio stigmatizzato la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo, evidenziando che taluni singoli progetti, ove considerati congiuntamente ad altri, potrebbero avere un notevole impatto ambientale e pregiudicare l’integrità del sito d’interesse comunitario (cfr. CGCE, 13 dicembre 2007, Causa C-418/04). Sempre per tale profilo, la Commissione europea, nel citato documento interpretativo ha sottolineato come “una serie di singoli impatti ridotti può, nell’insieme produrre un impatto significativo”, evidenziando, altresì, che: “è importante notare che, l’intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo. In questo contesto, si possono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti […]può essere opportuno considerare gli effetti di piani e progetti già completati. Anche se questi ultimi sono esclusi dall’obbligo di valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, è importante tenerne conto nella valutazione se essi hanno effetti continui sul sito e se si osserva una progressiva perdita di integrità del sito”.
3.1.8. Neppure rileva il riferimento al “nutrito quadro prescrittivo” che caratterizza le autorizzazioni impugnate, posto che tali misure non si riferiscono, in tutta evidenza, agli obiettivi di conservazione dei siti protetti, in quanto questi ultimi non risultano affatto considerati nel provvedimento impugnato.
3.1.9. In conclusione, la Regione Basilicata non risulta aver svolto attività istruttoria ed accertamenti idonei ad escludere l’assenza di un’incidenza rilevante del progetto considerato in relazione ai siti di Natura 2000, e, conseguentemente, ad evitare il ricorso alla previa valutazione d’incidenza.
4. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni residua censura e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
         
         
         
         
         
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Scritto da Mario Murgia vicepresidente nazionale di AIEA   
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