Sanità: lista d’attesa troppo lunga? C’è il diritto alla visita privata
Lunedì 04 Marzo 2019 16:06

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Non tutti sanno che è possibile fare la visita privata e pagare solo il ticket sanitario: ecco come

Tra prestazioni sanitarie che diventano a pagamento e fuga di medici verso la pensione, la Sanità pubblica naviga in acque sempre più difficili. Per il comune cittadino, il disagio probabilmente maggiore è rappresentanto dalle lunghissime liste d’attesa per prestazioni negli ospedali pubblici, che costringono i pazienti ad optare per una costosa prestazione privata in modo da abbreviare i tempi. Tuttavia esiste un modo per ottenere la visita privata pagando però solo il ticket, come se fosse effettuata in una struttura pubblica.

 

Il decreto legislativo del 1998, n. 124 detta infatti delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa. Il comma 10 art. 3 stabilisce che le Regioni, attraverso i direttori delle Aziende Unità Sanitarie locali e ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la prestazione quando viene richiesta e quando viene erogata. Questo intervallo di tempo deve essere ben pubblicizzato e dovrebbe essere comunicato all’assistito al momento della richiesta della prestazione. L’articolo 3, infatti, tutela il diritto alla prestazione, e prevede che l’assistito abbia la possibilità di chiedere che la prestazione venga effettuata privatamente al costo del ticket, allorché i tempi massimi di attesa superino quelli stabiliti.

Lo conferma fra gli altri Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva (TDM): «Il diritto ad accedere alle cure pubbliche in tempi certi – spiega – nonostante sia previsto da una serie di norme, nella realtà è ancora troppo poco conosciuto dai cittadini e ostacolato in pratica. Tra le cause c’è la scarsa trasparenza delle amministrazioni sui diritti dei cittadini. Ciò alimenta le asimmetrie informative, che penalizzano ancora una volta i più deboli. Sul rispetto dei tempi di attesa, sul corretto esercizio dell’intramoenia e più in generale sul rispetto dei diritti dei cittadini c’è da migliorare ancora molto dal punto di vista dei controlli, troppo pochi e con molte falle”.

La differenza di costo è a carico dell’Azienda Sanitaria locale. Se il cittadino ha l’esenzione dal ticket allora non paga nulla e il costo è a totale carico dell’Azienda Sanitaria locale.

Nel caso, come è accaduto in alcune realtà, che le ASL blocchino di fatto le liste di attesa, l’articolo 3 assicura ugualmente il diritto alla prestazione privata pagando il solo ticket. Bloccando le liste, infatti, l’ASL si pone nella situazione in cui non è in grado di svolgere il suo dovere nei confronti del cittadino.

Per far valere i propri diritti, il cittadino deve compilare un’istanza chiedendo la prestazione in regime di attività libero – professionale. L’istanza va intestata all’Azienda Sanitaria di appartenenza, ed è necessario allegare all’istanza la ricetta medica e la prescrizione del cup.

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Scritto da Qui finanza   
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